La riforma dell’art. 98 CPI Con l'entrata in vigore del D.Lgs. 7 ottobre 2026, n. 179 – secondo decreto delegato dell’”AI Act” nazionale – il legislatore è intervenuto sulla disciplina dei segreti commerciali integrando all'art. 98 del Codice della proprietà industriale il nuovo comma 1-bis. La disposizione va ad includere espressamente tra le informazioni suscettibili di tutela del c.d. know-how anche i dati, gli algoritmi e i metodi matematici utilizzati per l'addestramento dei sistemi di intelligenza artificiale, purché ricorrano i requisiti già previsti dal comma 1 dell'art. 98 CPI. Il decreto è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 234 dell'8 ottobre 2026 ed è entrato in vigore il 23 ottobre 2026. La novità legislativa in esame, quindi, non introduce una categoria autonoma di diritti sugli asset di intelligenza artificiale, né determina una loro automatica qualificazione come segreti commerciali. Dati, algoritmi e metodi matematici beneficeranno della tutela, al pari degli altri segreti commerciali, soltanto qualora posseggano i requisiti previsti da comma 1 ovverosia siano i) segreti, ii) abbiano valore economico in ragione della loro segretezza e iii) siano sottoposti a misure ragionevolmente adeguate a mantenerli riservati. Sotto questo profilo, l'intervento appare dunque effettuato in una veste più ricognitiva e chiarificatrice che innovativa di per sé: la nozione generale di segreto commerciale era infatti già sufficientemente ampia da poter ricomprendere anche tali categorie di informazioni. Significativa è, tuttavia, la scelta del legislatore di individuare espressamente questi asset. Il nuovo comma fornisce infatti una definizione particolarmente ampia di “algoritmi e metodi matematici”, comprendendovi le architetture dei modelli, le funzioni di ottimizzazione, le procedure e le configurazioni di addestramento, nonché “ogni altro elemento tecnico-computazionale funzionale allo sviluppo di sistemi di intelligenza artificiale”. Da tale ultima formulazione aperta si intuisce che anche elementi non espressamente menzionati quali, ad esempio, i parametri risultanti dall'addestramento, i dati e le componenti impiegati nelle successive fasi di inferenza, valutazione e monitoraggio, possono comunque ricadere nella disciplina generale del comma 1 dell'art. 98 CPI, perché ne sussistano i presupposti. L’intervento legislativo “armonizza” – per certi versi – la disciplina del segreto sui sistemi di AI con quella brevettuale, ricordando infatti che l’art. 45 CPI esclude espressamente dalla brevettabilità dei modelli e dei metodi matematici in quanto tali. Si conferma dunque un doppio binario di protezione tra segreto e brevetto, con quest’ultimo circoscritto alle applicazioni tecniche di tali modelli. Possibili implicazioni Un tema interessante si pone sul rapporto tra il requisito della segretezza, sempre necessario per accedere alla tutela di cui all’art. 98 CPI, e le regole di trasparenza previste dall’AI Act (art. 53) relative alla documentazione tecnica, alle informazioni destinate ai fornitori e alla sintesi dei contenuti utilizzati per l'addestramento dei modelli di IA per finalità generali. Il tema è più che mai centrale in quanto potrebbe essere non del tutto agevole trovare un equilibrio tra la protezione di un certo asset come segreto e il rispetto degli obblighi di disclosure previsti dalla normativa di riferimento.