Nelle strategie di litigation in materia di proprietà industriale, la valutazione dell’azione da intraprendere è spesso condotta prendendo in considerazione vari fattori, tra cui l’urgenza di ottenere un provvedimento a tutela del diritto violato. È quindi centrale, nella ponderazione delle strategie, mettere bene a fuoco i rischi e le opportunità date dai provvedimenti d’urgenza, che seppur consentono di arrivare in tempi relativamente rapidi ad una decisione cautelare, esigono la prova del pericolo nel ritardo. Su questo aspetto è intervenuta di recente una ordinanza cautelare del Tribunale di Milano, che ricorda come nel diritto industriale sia possibile chiedere ed ottenere un provvedimento di inibitoria a prescindere dalla prova dell’esistenza di un pregiudizio irreparabile. Il provvedimento in questione giunge al termine della prima fase cautelare di una lite relativa alla contraffazione di un marchio per prodotti elettrici. Riconosciuta l’esistenza del fumus boni iuris delle pretese del ricorrente, il Tribunale esclude che l’assenza di una allegazione – e, di conseguenza, anche di una prova – in merito all’irreparabilità del danno possa da sola giustificare il rigetto dell’inibitoria. Secondo le norme generali del Codice di procedura civile (art. 700 c.p.c.) chi ha fondato motivo di temere che durante il tempo occorrente per far valere il suo diritto in via ordinaria, questo sia minacciato da un pregiudizio imminente e irreparabile, può chiedere con ricorso al giudice i provvedimenti d’urgenza, che appaiono, secondo le circostanze, più idonei ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione sul merito. Tuttavia, osserva il Tribunale, tale previsione si applica solo per i rimedi cautelari atipici, mentre invece l’inibitoria cautelare di diritto industriale deve ritenersi “tipica”, perché prevista espressamente dal relativo Codice (art. 131 CPI). Il CPI, infatti, dispone che: “Il titolare di un diritto di proprietà industriale può chiedere che sia disposta l'inibitoria di qualsiasi violazione imminente del suo diritto e del proseguimento o della ripetizione delle violazioni in atto, ed in particolare può chiedere che siano disposti l'inibitoria della fabbricazione, del commercio e dell'uso delle cose costituenti violazione del diritto, e l'ordine di ritiro dal commercio delle medesime cose nei confronti di chi ne sia proprietario o ne abbia comunque la disponibilità, secondo le norme del codice di procedura civile concernenti i procedimenti cautelari”. In questo contesto normativo, appunta l’ordinanza, non è fatta menzione dell’irreparabilità del danno; pertanto, è solo sull’imminenza (o attualità) della violazione che ci si deve concentrare. 2. Il rapporto con le norme europee e il decreto correttivo La decisione si fonda su una lettura sistematica alla luce dell’art. 9 della Direttiva 2004/48/CE (Direttiva Enforcement), dalla quale la norma italiana deriva e che, recentemente, ha “costretto” il legislatore ad intervenire a seguito di una sentenza della Corte di Giustizia. Quest’ultima ha infatti ritenuto che il regime di stabilità delle inibitorie tipiche previste dall’art. 131 CPI fosse incompatibile con la normativa europea, cosicché il legislatore italiano è “corso ai ripari” con il D.L. n. 100/2026, introducendo un nuovo meccanismo di raccordo tra provvedimenti cautelari e giudizi di merito, riequilibrando la necessità di adempiere agli obblighi europei con i benefici che la stabilità delle inibitorie hanno portato al contenzioso di diritto industriale. Il decreto è stato convertito, senza modifiche, con Legge 7 agosto 2026, n. 145, dunque il regime di inefficacia semi-automatico è oggi definitivo. Gli oltre venti anni di giurisprudenza delle Sezioni Specializzate avevano d’altra parte già progressivamente modellato il requisito generale del periculum in mora per i casi dove venivano – e vengono – coinvolti diritti di proprietà industriale e intellettuale. In tale contesto, ferma la particolare natura del danno che una violazione di questi diritti può arrecare alla sfera giuridica del titolare (spesso costituito da irreversibile perdita di clientela o di posizionamento sul mercato), i Tribunali prediligono una valutazione caso per caso, abbandonando il più delle volte formule eccessivamente “rigide” quanto ai tempi di reazione del ricorrente o, appunto, all’irreparabilità del danno. 3. Conclusione La presa d’atto della natura tipica dell’inibitoria di diritto industriale non è solo una questione tecnica, ma, come ricordato dal Tribunale di Milano, porta con sé ricadute pratiche notevoli. Non essendo richiesto di dimostrare l’irreparabilità del danno, l’attenzione deve quindi concentrarsi solo sulla prova della verosimile fondatezza del diritto azionato e sulla necessità di provvedere in via d’urgenza. Assieme alla recente “mini-riforma” del regime di stabilizzazione delle inibitorie, si tratta quindi di un ulteriore tassello che ne completa il quadro di rimedio tipico del settore i.p., affrancato da quello di diritto civile generale.