Le Indicazioni Geografiche per i prodotti artigianali e industriali: nasce un nuovo titolo della Proprietà Industriale europea?

30 Luglio 2026

Con l'entrata in vigore del Decreto Legislativo 2 aprile 2026, n. 51, che ha adeguato l'ordinamento italiano al Regolamento (UE) 2023/2411, il sistema europeo della proprietà industriale si arricchisce di un nuovo strumento di tutela destinato a incidere profondamente sulla valorizzazione delle eccellenze manifatturiere territoriali.

Per la prima volta, infatti, l'Unione europea ha introdotto un regime unitario di protezione delle indicazioni geografiche applicabile ai prodotti artigianali e industriali, estendendo una forma di tutela tradizionalmente riservata ai prodotti agricoli e agroalimentari a beni il cui valore economico e reputazionale deriva dal legame con uno specifico territorio.

L'intervento assume particolare rilievo anche nel contesto dell'ordinamento italiano della proprietà industriale. Sebbene le indicazioni geografiche fossero già contemplate dal Codice della Proprietà Industriale tra i diritti suscettibili di tutela, la relativa disciplina era storicamente collegata alle denominazioni di origine e alle indicazioni geografiche dei prodotti agroalimentari. L'entrata in vigore del Regolamento (UE) 2023/2411 e del D.Lgs. n. 51/2026 amplia significativamente l'ambito applicativo di tale protezione, estendendola alle produzioni artigianali e industriali e attribuendo loro una dimensione europea uniforme.

L'intervento normativo assume una portata che trascende la mera valorizzazione del Made in Italy. Esso solleva infatti una questione di carattere sistematico particolarmente rilevante per gli operatori della proprietà industriale: le nuove indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali costituiscono una semplice estensione del modello agroalimentare o rappresentano un nuovo titolo della proprietà industriale europea, destinato ad affiancarsi a marchi, brevetti e design?

Una lacuna storica del sistema europeo

Prima dell'approvazione del Regolamento (UE) 2023/2411, il sistema europeo delle indicazioni geografiche presentava un'evidente asimmetria.

Mentre prodotti agricoli, vini e bevande spiritose beneficiavano di una tutela armonizzata a livello sovranazionale, le produzioni artigianali e manifatturiere erano prive di un analogo sistema europeo di protezione.

La tutela di produzioni di particolare pregio, quali il vetro artistico di Murano, le ceramiche artistiche, le lavorazioni del corallo, la pelletteria tradizionale o altre eccellenze territoriali, risultava affidata a strumenti eterogenei, quali marchi collettivi, marchi di certificazione o discipline nazionali spesso prive di efficacia oltre i confini dello Stato di origine.

Tale situazione appariva sempre meno coerente con l'evoluzione dell'economia contemporanea, nella quale il valore competitivo di un prodotto dipende sempre più frequentemente dalla reputazione costruita attorno a un patrimonio territoriale, culturale e produttivo consolidatosi nel tempo.

Le nuove IGP come diritto di proprietà industriale

L'aspetto probabilmente più significativo della riforma risiede nella sua collocazione sistematica all'interno dell'architettura europea della proprietà industriale.

Le nuove indicazioni geografiche non si limitano a svolgere una funzione promozionale o di valorizzazione territoriale. Esse attribuiscono ai produttori legittimati un diritto esclusivo all'utilizzo della denominazione protetta, opponibile ai terzi e tutelabile contro usi indebiti, evocazioni, imitazioni e sfruttamenti parassitari.

La qualificazione delle indicazioni geografiche come oggetto di tutela nell'ambito della proprietà industriale non rappresenta una novità assoluta per l'ordinamento italiano. L'art. 1 del Codice della Proprietà Industriale include, espressamente, tra i diritti di proprietà industriale anche le indicazioni geografiche e le denominazioni di origine, accanto a marchi, brevetti, disegni e modelli.

Ciò che muta significativamente con il Regolamento (UE) 2023/2411 è la portata della protezione. Da istituto prevalentemente associato al settore agroalimentare, l'indicazione geografica diventa oggi uno strumento potenzialmente applicabile a una vasta gamma di produzioni manifatturiere caratterizzate da una consolidata reputazione territoriale.

Particolarmente significativa appare la scelta del legislatore europeo di affidare all'EUIPO la gestione della fase sovranazionale della procedura di registrazione. Tale soluzione non rappresenta una mera scelta organizzativa, ma costituisce un preciso indice della volontà di integrare il nuovo sistema all'interno del medesimo ecosistema istituzionale che governa i marchi dell'Unione europea e i disegni e modelli comunitari.

La tutela di un patrimonio immateriale collettivo

Le nuove indicazioni geografiche si distinguono dagli strumenti tradizionali della proprietà industriale per la natura del bene giuridico protetto.

Brevetti, marchi e design attribuiscono diritti esclusivi riferibili a soggetti determinati. Le indicazioni geografiche operano invece secondo una logica differente.

L'oggetto della tutela non è una creazione individuale, né un segno distintivo appartenente a un singolo operatore economico, bensì un patrimonio produttivo collettivo generato dall'interazione tra tradizioni manifatturiere, competenze tecniche, fattori umani e caratteristiche territoriali.

Il valore economico protetto nasce, quindi, dalla reputazione costruita nel tempo da una comunità produttiva e non dall'attività di un singolo soggetto.

Il rapporto con marchi collettivi e marchi di certificazione

Per lungo tempo marchi collettivi e marchi di certificazione hanno rappresentato il principale strumento di valorizzazione delle produzioni territoriali non agricole.

L'affinità funzionale con le nuove IGP è evidente. Permane tuttavia una differenza strutturale.

Nel marchio di certificazione, il territorio costituisce uno degli elementi che possono essere oggetto di certificazione. Nell'indicazione geografica, invece, il legame con il territorio rappresenta il fondamento stesso della tutela.

La reputazione del prodotto non è semplicemente attestata da un soggetto certificatore, ma viene riconosciuta e protetta in quanto espressione di un rapporto storico e sostanziale tra prodotto e luogo di origine.

Le future questioni applicative

L'entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 51/2026 apre una fase nuova che sarà caratterizzata dall'elaborazione della prassi amministrativa e dall'emersione delle prime controversie.

Tra i temi destinati a suscitare maggiore interesse figurano il coordinamento tra le nuove indicazioni geografiche e i marchi anteriori, la disciplina dei conflitti tra diritti esclusivi individuali e interessi collettivi territoriali, la tutela contro i fenomeni di evocazione e agganciamento parassitario, nonché il ruolo dei disciplinari di produzione e dei sistemi di controllo.

Sotto tale profilo, particolare rilievo assumeranno i principi già presenti nel Codice della Proprietà Industriale. L'art. 14 CPI esclude infatti la registrazione di segni idonei a ingannare il pubblico, in particolare sulla provenienza geografica dei prodotti o servizi.

L'applicazione delle nuove IGP non agricole offrirà quindi un terreno particolarmente interessante per verificare come i principi elaborati in materia di marchi, indicazioni geografiche e concorrenza sleale verranno coordinati con il nuovo sistema europeo.

Conclusioni

L'entrata in vigore del sistema europeo di tutela delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali rappresenta uno degli sviluppi più significativi della proprietà industriale europea degli ultimi anni.

Più che introdurre una semplice estensione delle indicazioni geografiche tradizionalmente riservate ai prodotti agroalimentari, il Regolamento (UE) 2023/2411 sembra riconoscere giuridicamente una nuova categoria di asset immateriali: quelli generati dall'identità produttiva dei territori.

Se questa evoluzione troverà conferma nella prassi applicativa dell'EUIPO e nella futura giurisprudenza europea, le nuove Indicazioni Geografiche potrebbero assumere un ruolo autonomo accanto a marchi, brevetti e design, contribuendo a ridefinire il concetto stesso di proprietà industriale nell'economia della reputazione e del Made in Italy.

Non appare, quindi, eccessivo affermare che il Regolamento (UE) 2023/2411 e il D.Lgs. n. 51/2026 abbiano inaugurato una nuova fase evolutiva della proprietà industriale, nella quale la tutela non riguarda soltanto innovazione, creatività e distintività, ma anche il patrimonio reputazionale collettivo espresso dai territori.

S.T.

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