Con sentenza del 10 giugno 2026 il Tribunale di Milano si è pronunciato sul tema della contraffazione e della validità di una serie di marchi di titolarità della società Paglieri S.p.A., in particolare del marchio denominativo “Felce Azzurra” e di quelli figurativi (consistenti il primo nella dicitura “Felce Azzurra” e nell’immagine di una foglia di felce e il secondo nella dicitura “Paglieri” seguita dal numero “1876”) oltre che del marchio di colore consistente nell’iconico Pantone 2381C che caratterizza da sempre le confezioni a trama cannettata dei prodotti commercializzati dalla società attrice per l’igiene personale e per la casa. Sulla validità e sulla rinomanza dei marchi Con riferimento alla validità dei marchi “Felce Azzurra”, il Tribunale ha respinto le eccezioni di decettività e descrittività avanzate dalla convenuta sulla base della combinazione tra l’elemento vegetale (“felce”) e l’aggettivo cromatico (“azzurra”). Secondo il giudice, tale accostamento di parole non indurrebbe affatto il consumatore a ritenere che il prodotto contenga effettivamente estratti di felce ma richiama piuttosto un’immagine di fantasia. L’argomento è particolarmente interessante perché fondato sul parametro della percezione del consumatore medio: una felce di colore azzurro (sebbene esistente in natura) costituisce infatti una rappresentazione anomala e inconsueta che il pubblico tende a percepire come immagine creativa e non come descrizione di una caratteristica del prodotto. Da ciò deriva l’esclusione tanto della decettività quanto della descrittività dei segni in esame. Particolarmente rilevante è stato poi il riconoscimento della rinomanza dei marchi “Felce Azzurra”. Il Tribunale, con la decisione in commento, ha valorizzato la lunga presenza sul mercato dei prodotti contraddistinti dai segni, le campagne pubblicitarie sviluppate sin dagli anni Cinquanta, il riconoscimento come marchio storico di interesse nazionale e l’elevata diffusione dei prodotti. Tale accertamento assume, secondo il Tribunale, un ruolo decisivo nella valutazione della contraffazione poiché, come insegna la giurisprudenza comunitaria, nel caso di marchi rinomati non è necessario dimostrare la sussistenza di un vero e proprio rischio di confusione, essendo sufficiente che il pubblico stabilisca un “nesso” tra il segno contestato e il marchio anteriore. L'accertamento della contraffazione Sulla base di tali premesse, il Tribunale ha ravvisato dunque la contraffazione nel segno della convenuta “FELCE 1876” accompagnato dalla raffigurazione di una foglia di felce di colore azzurro. La valutazione ha preso in considerazione l’insieme degli elementi apposti sulla confezione dalla convenuta: la parola “FELCE”, il numero “1876” e la raffigurazione grafica della felce di colore azzurro. Pur in presenza di differenze relative alla grafica, alla disposizione degli elementi e alla presenza del marchio generale “Coccolatevi”, il giudice le ha ritenute non idonee a neutralizzare l’effetto complessivo di associazione. Interessante è, in particolare, il rilievo attribuito alla tecnica del c.d. “richiamo reiterato” a elementi distintivi provenienti da diversi marchi appartenenti alla medesima impresa: secondo il Tribunale, il richiamo simultaneo a più segni caratterizzanti rafforzerebbe infatti il collegamento mentale del consumatore, il quale riceve più stimoli visivi riferibili ad un insieme di marchi già di sua conoscenza. Il marchio di colore Il Tribunale ha affrontato infine il tema della validità del marchio di colore Pantone 2381C registrato dalla società attrice. Nel caso di specie, il giudice ha riconosciuto che, sebbene l’azzurro sia un colore frequentemente utilizzato nel settore dei prodotti per la casa e l’igiene personale, la specifica tonalità Pantone 2381C presenta caratteri sufficientemente peculiari e, soprattutto, è stata impiegata in modo continuativo per decenni come elemento costante dell’identità visiva dei prodotti “Felce Azzurra”. Decisiva appare la prova dell’uso protratto e della percezione del pubblico, confermata anche da un’indagine di mercato dalla quale emerge che oltre l’80% dei consumatori associa quella specifica tonalità al marchio dell’attrice. In questa prospettiva, il colore cessa di essere un semplice elemento decorativo della confezione e diventa un autentico indicatore di origine imprenditoriale. Considerazioni conclusive La decisione in commento assume particolare interesse per aver preso posizione su diversi profili del diritto dei marchi – dalla validità alla rinomanza, sino alla tutela del colore come indicatore di origine imprenditoriale – restituendo una lettura particolarmente attenta dell’identità visiva del prodotto. Pur senza prendere espressamente posizione sul fenomeno del look alike, il Tribunale finisce infatti per confrontarsi con una delle sue manifestazioni più rilevanti: la ripresa coordinata di elementi grafici, cromatici e denominativi che, anche in assenza di una pedissequa imitazione, può orientare la percezione del consumatore verso un indebito collegamento con il marchio anteriore.