Misure cautelari e giudizio di merito: i nuovi equilibri dopo il D.L. 100/2026

30 Giugno 2026

La modifica introdotta dall’art. 2, comma 1, del Decreto-legge 12 giugno 2026, n. 100, che ha inciso sull’art. 132, comma 4 del Codice della Proprietà Industriale, rappresenta un intervento di rilevante impatto sistematico nella disciplina delle misure cautelari in materia di proprietà industriale.

In adeguamento alla giurisprudenza della Corte di giustizia (C‑132/25), il legislatore ha abbandonato il precedente regime di sostanziale stabilità delle misure anticipatorie, introducendo un meccanismo di inefficacia collegato alla mancata instaurazione del giudizio di merito.

La nuova disposizione chiarisce infatti che “[…] Per i provvedimenti di urgenza emessi ai sensi dell’articolo 700 del codice di procedura civile e per gli altri provvedimenti cautelari idonei ad anticipare gli effetti della sentenza di merito, fatta salva la facoltà delle parti di iniziare il giudizio di merito, quando detto giudizio non è iniziato nel termine perentorio di cui al comma 2, oppure se successivamente al suo inizio si estingue, i provvedimenti sono dichiarati inefficaci se, entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dalla scadenza del termine previsto dallo stesso comma 2 o dall’estinzione del giudizio di merito, la parte destinataria presenta istanza per la declaratoria di inefficacia”.  Secondo questa formulazione, dunque, i provvedimenti d’urgenza ex art. 700 c.p.c. e, più in generale, le misure cautelari idonee ad anticipare gli effetti della decisione finale, pur potendo sopravvivere senza l’introduzione del giudizio di merito, diventano inefficaci qualora tale giudizio non sia instaurato nel termine perentorio di cui al comma 2 (pari a venti giorni lavorativi o trentuno giorni di calendario dalla pronuncia del provvedimento cautelare), ovvero si estingua dopo il suo avvio.

Tuttavia, tale inefficacia non opera automaticamente, ma è subordinata all’iniziativa della parte destinataria della misura: quest’ultima deve proporre un’apposita istanza di declaratoria entro un termine perentorio di trenta giorni, decorrente dalla scadenza del termine per l’introduzione del giudizio di merito oppure dalla sua estinzione. Si configura così un modello di caducazione “su domanda”, nel quale la sorte della misura cautelare è rimessa alla reazione processuale del resistente, solo qualora l’attore non instauri il giudizio di merito. In difetto sia dell’introduzione del giudizio di merito da parte dell’attore sia dell’attivazione del resistente nei termini previsti, la misura cautelare è destinata a permanere, continuando a produrre i propri effetti, pur in assenza di una decisione di merito.

In questo quadro si inserisce anche la disciplina transitoria dettata dal comma 3 dell’art. 2, relativa alle misure cautelari già concesse alla data di entrata in vigore del decreto. Il legislatore consente infatti ai destinatari delle misure di attivarsi, entro un termine perentorio di sessanta giorni, mediante ricorso per la revoca o la declaratoria di inefficacia ai sensi dell’art. 669‑novies c.p.c. L’iniziativa del resistente determina però un effetto speculare a favore del ricorrente: il giudice, su istanza di quest’ultimo, dispone la rimessione in termini per l’introduzione del giudizio di merito, assegnando il termine decadenziale previsto dall’art. 132, comma 2, CPI, mentre resta ferma, nelle more, l’efficacia della misura già adottata.

La soluzione adottata realizza un equilibrio tra l’esigenza di effettività della tutela – particolarmente avvertita nel contesto della proprietà industriale – e il rispetto dei principi di proporzionalità e temporaneità imposti dal diritto europeo.

Sebbene la stabilità della misura cautelare sia ora subordinata all’iniziativa processuale del resistente, sul piano applicativo è verosimile che l’effetto principale della riforma sarà quello di incentivare il ricorrente che abbia ottenuto il provvedimento cautelare a promuovere e coltivare il giudizio di merito. Al contrario, le ipotesi in cui sia il resistente ad attivarsi per ottenerne la declaratoria di inefficacia appaiono destinate a rimanere residuali.

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