Il “pastiche” nel diritto d’autore europeo: la Corte di Giustizia chiarisce i confini dell’eccezione tra sampling e libertà artistica

25 Maggio 2026

La sentenza della Corte di Giustizia del 14 aprile 2026 (causa C‑590/23, Pelham II) apporta un significativo chiarimento in merito alla nozione di “pastiche”, qualificata come eccezione al diritto esclusivo di riproduzione che legittima l’utilizzazione dell’opera per finalità specifiche e determinate.

In via preliminare, appare opportuno inquadrare tale eccezione come uno degli istituti di più complessa interpretazione nell’ambito della disciplina del diritto d’autore. È noto, infatti, che, in presenza di un’opera dell’ingegno protetta, ogni sua utilizzazione presuppone, in linea generale, l’autorizzazione dell’autore o, comunque, del titolare dei relativi diritti patrimoniali.

In particolare, l’art. 5, par. 3, lettera k) della Direttiva Infosoc (2001/29/CE) ha previsto una limitata categoria di eccezioni facoltative – tra le quali, quelle “per scopi di caricatura, parodia o pastiche” – lasciando però ai singoli Stati membri il compito di trasporre nel diritto interno tali disposizioni. L’eccezione, pertanto, era definita in termini assai generici, senza alcuna indicazione interpretativa sulla sua portata e soprattutto senza alcun chiarimento sulle differenze rispetto alla parodia. Più di recente, l’art. 17 della Direttiva 2019/790 ha poi confermato la presenza del pastiche tra le eccezioni rilevanti anche nell’ambiente digitale.

La vicenda trae origine dall’utilizzo, all’interno di un brano musicale, di un breve campione sonoro – della durata di circa due secondi – prelevato da un fonogramma del gruppo Kraftwerk e incorporato, mediante tecnica di sampling, in una nuova composizione. I titolari del fonogramma originario hanno contestato tale impiego, lamentando la violazione dei propri diritti, con particolare riguardo al diritto di riproduzione, sul presupposto che il campione fosse riconoscibile.

La vicenda, articolata attraverso diversi gradi di giudizio, ha condotto il Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia) a sottoporre alla Corte di Giustizia due questioni pregiudiziali:

  1. In primo luogo, il giudice del rinvio ha chiesto chiarimenti in merito alla portata dell’eccezione di “pastiche” prevista dalla direttiva 2001/29, nonché ai criteri necessari per la sua qualificazione;
  2. In secondo luogo, si è chiesto se l’utilizzo “a scopo” di pastiche richieda l’accertamento dell’intenzione dell’utilizzatore di impiegare materiale protetto per tale finalità, ovvero se sia sufficiente che la natura di pastiche risulti oggettivamente riconoscibile da parte di soggetti che conoscono l’opera di riferimento.

In primo luogo, la Corte è stata chiamata a chiarire se e a quali condizioni tale utilizzo possa rientrare tra le eccezioni al diritto d’autore. La stessa ha anzitutto ribadito che la nozione di “pastiche” costituisce un concetto autonomo del diritto dell’Unione, che deve essere interpretato in modo uniforme, in assenza di rinvii alle legislazioni nazionali. La Corte giunge poi a individuare un bilanciamento tra un’interpretazione eccessivamente ampia e una troppo restrittiva di tale istituto: da un lato, esclude che essa possa assumere natura residuale, tale da ricomprendere qualsiasi forma di “dialogo” con opere preesistenti; dall’altro, nega che sia necessario il ricorrere di requisiti tipici della parodia o della caricatura, quali l’umorismo o la finalità satirica.

La definizione così prospettata si incentra sull’esistenza di una creazione che, pur evocando un’opera preesistente, presenti rispetto ad essa “percettibili differenze” e utilizzi elementi caratteristici al fine di instaurare un “dialogo artistico o creativo” riconoscibile. Di conseguenza, ciò che rileva non è tanto la mera utilizzazione di un’opera altrui, quanto il modo in cui essa viene rielaborata e posta in relazione con la nuova creazione.

Da questo punto di vista, la sentenza valorizza in maniera evidente un giusto equilibrio tra, da un lato, l’interesse dei titolari di diritti d’autore e di diritti connessi alla protezione del loro diritto di proprietà intellettuale e, dall’altro, la tutela degli interessi e dei diritti fondamentali degli utilizzatori di materiali protetti – e più in particolare la libertà artistica e di espressione, richiamando espressamente gli artt. 11 e 13 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

Particolarmente rilevante è l’applicazione della nozione al fenomeno del sampling musicale, oggetto del caso concreto. Il sampling è, anzitutto, una tecnica musicale che consiste nel prelevare un frammento sonoro, anche molto breve, da una registrazione già esistente e nel riutilizzarlo all’interno di un nuovo brano. Tuttavia, se resta riconoscibile, può incidere sui diritti del titolare del fonogramma e, a seconda dei casi, anche sui diritti d’autore relativi all’opera musicale. La Corte riconosce che tale tecnica costituisce una forma di espressione artistica tutelata e, pertanto, potenzialmente rientrante nell’eccezione di pastiche, purché soddisfi i requisiti sopra delineati. Si tratta di un passaggio di notevole importanza, in quanto attenua, almeno in parte, la rigorosa impostazione della precedente sentenza Pelham del 29 luglio 2019 (C-476/17), che aveva affermato la necessità dell’autorizzazione qualora il campione fosse riconoscibile all’ascolto.

La Corte precisa, tuttavia, che il pastiche non può tradursi in uno strumento di legittimazione di utilizzi meramente riproduttivi o che si avvicinano al plagio, richiedendosi invece un utilizzo “aperto” e riconoscibile.

Quanto alla seconda questione pregiudiziale sottoposta al vaglio della Corte attinente al profilo soggettivo, la stessa afferma affinché un utilizzo sia fatto “a scopo” di pastiche, ai sensi della disposizione della direttiva che lo richiama, è sufficiente che il carattere di “pastiche” sia riconoscibile da una persona che ha familiarità con l’opera esistente dalla quale vengono tratti alcuni elementi.

Concludendo, la decisione si segnala per aver delineato una nozione flessibile ed elastica di pastiche, idonea a ricomprendere forme contemporanee di creatività, senza comprimere eccessivamente i diritti dei titolari. La centralità attribuita al “dialogo artistico” consente di valorizzare le dinamiche di rielaborazione creativa tipiche della cultura digitale, offrendo al contempo un criterio guida per l’attività interpretativa dei giudici nazionali. Rimangono tuttavia aperti significativi dubbi, in particolare con riguardo alla concreta individuazione del livello di “differenza percettibile” e alla verifica della riconoscibilità del dialogo creativo. Si tratta infatti di criteri che, per la loro intrinseca elasticità, rischiano di lasciare ampi margini di valutazione al giudice, soprattutto nei casi in cui il confine tra elaborazione creativa e mera riproduzione risulti più sfumato.

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