La Corte di Giustizia dell’Unione Europea si pronuncia sulla (inammissibile) stabilità dei provvedimenti cautelari industrialistici

27 Aprile 2026

In data 23.04.2026 la Corte di Giustizia ha emesso l’attesa decisione relativa alla stabilità dell’inibitoria cautelare industrialistica.

La sentenza in commento (causa C-132/25) trae origine da una controversia in materia di marchi tra due società attive nel settore della ristorazione. Nel marzo 2018 il Tribunale di Roma emetteva inibitoria cautelare ex art 131 CPI, a carico della resistente, con contestuale ordine di rimozione delle insegne e fissazione di una penale per il ritardo nell’esecuzione. La parte convenuta, constatata la mancata instaurazione del giudizio di merito nel termine perentorio previsto dalla legge per i provvedimenti a c.d. strumentalità piena, chiedeva la declaratoria di inefficacia del comando cautelare. I giudici di merito rigettavano tale domanda, qualificando l’ordinanza come “provvedimento anticipatorio” ai sensi dell’art. 132, comma 4, CPI – categoria esente dalla sanzione dell’inefficacia. La sentenza veniva appellata e, dopo conferma in secondo grado, approdava così dinanzi alla Corte di Cassazione, che a sua sollevava rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia.

L’oggetto del rinvio, relativo alla compatibilità tra l’art. 9, paragrafo 5 della Direttiva 2004/48/CE, mirava a chiedere alla Corte europea se la soluzione adottata dal legislatore del Codice della Proprietà industriale di svincolare l’inibitoria dall’obbligo di introduzione del merito a pena di inefficacia fosse rispettoso del diritto europeo.

In particolare, come detto, viene in gioco l’art. 9.5 della Direttiva del 2004, che prescrive agli Stati membri di assicurare che le misure provvisorie siano revocate o cessino comunque di essere efficaci, su richiesta del convenuto, se l’attore non inizi l’azione di merito entro un termine ragionevole. Anche alla luce dell’art. 50 dell’Accordo TRIPS, di cui norma eurounitaria costituisce attuazione, emerge come la “provvisorietà” della misura cautelare sia in questi testi un connotato “strutturale”, ragion per cui essa deve in ogni caso ritenersi avvinta al merito.

La risposta della Corte in merito a quale regime debba prevalere è netta e sfavorevole alla compatibilità della norma nazionale con quella europea.

In primo luogo, la sentenza sottolinea l’ampia interpretazione del concetto di “misura provvisoria”: le ingiunzioni interlocutorie volte a prevenire o arrestare una violazione, restano “provvisorie” fintantoché non intervenga una pronuncia definitiva sul merito. La categoria domestica del “provvedimento anticipatorio” — pur funzionalmente rilevante nell’architettura processuale italiana — non trova riscontro nella tassonomia europea e non può pertanto giustificare una deroga al meccanismo di decadenza.

A fondamento della natura di garanzia inderogabile insita nel vincolo obbligatorio tra cautelare e merito sancito dall’art. 9, par. 5 della Direttiva, la Corte precisa inoltre che il diritto del convenuto ad ottenere la cessazione della misura in caso di inerzia dell’attore non è un’opzione rimessa alla discrezionalità degli Stati, quanto più uno strumento di riequilibrio strutturale, per attenuare la possibilità che la tutela urgente divenga uno strumento di abuso.

La Corte, inoltre, non si lascia persuadere dal richiamo all’economia processuale: i principi di cui agli artt. 47 e 48 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’UE — diritto a un ricorso effettivo e presunzione d’innocenza — non possono essere sacrificati in nome di considerazioni di efficienza processuale. A termini dell’articolo 3, paragrafo 2, della Direttiva, le misure di cui trattasi devono essere effettive e, in particolar modo, proporzionate per rispondere all’esigenza di salvaguardia contro gli abusi delle procedure di cui all’articolo 9.

Il dispositivo, dunque, conclude chiarendo che l’art. 9, par. 5, della Direttiva 2004/48/CE osta all’applicazione di una disposizione nazionale che consente il mantenimento di provvedimenti cautelari anticipatori qualora l’attore non abbia promosso l’azione di merito nel termine previsto e il convenuto ne abbia chiesto la revoca o la cessazione degli effetti.

L’impatto sulla legge italiana

La differenza testuale tra l’art. 132, comma 4, CPI e l’art. 9.5 della Direttiva Enforcement, da mera dissonanza, diventa quindi contrasto irriducibile, da cui la necessità, per il Giudice nazionale, di disapplicare la norma interna.

L’argomentazione della Corte di Giustizia, per quanto apprezzabile perché protesa a costruire una nozione “europea” di misura provvisoria e dunque ad armonizzare il diritto degli Stati membri, si dimostra impermeabile a tutte le considerazioni che fanno perno su una interpretazione teleologica della norma della Direttiva e dei TRIPS. In effetti, pur a fronte di un inequivocabile dato letterale che impone che sia l’attore a dare corso al giudizio di merito, è innegabile che il medesimo risultato (cioè il controllo giudiziale “pieno” sulla misura cautelare e la possibilità di sua revoca a garanzia di chi subisce la misura) può essere ottenuto anche ad impulso del convenuto, che, anzi, una volta risultato vittorioso nel giudizio di merito ben può e deve essere tenuto indenne dalle conseguenze negative conseguenti ad un procedimento cautelare “abusivo” (del resto, a ciò già provvedono gli artt. 91 e 96 CPC).

L’impressione che si ha dalla sentenza della Corte, anche in questo caso, è che la necessità di armonizzazione del diritto degli Stati Membri abbia prevalso sulle peculiarità tipiche del diritto processuale interno e, forse, una visione più ampia delle guarentigie che il nostro codice di rito già prevede contro le azioni “abusive” avrebbe aiutato la Corte a comprendere il tutto sommato modesto impatto che la strumentalità attenuata ha sul diritto di revisione spettante al soggetto bersaglio dell’inibitoria cautelare.

Impatto invece ora dirompente, considerato anche il grande contributo deflazionistico che l’inibitoria “stabile” ha avuto sul contenzioso industrialistico italiano negli ultimi decenni.

Conclusioni e prospettive future

La Corte di Giustizia riporta dunque al centro del sistema la centralità del giudizio a cognizione piena come unico luogo di accertamento definitivo dei diritti, respingendo l’idea che il provvedimento cautelare possa costituire, di fatto, una soluzione “stabile” della controversia.

In attesa di conoscere come si muoverà la giurisprudenza interna – o, addirittura, se interverrà il legislatore a modificare espressamente l’art. 132.4 CPI – un primo punto fermo può dirsi, nel breve, un aumento delle cause a cognizione piena.

Più a medio termine, le esigenze di celerità tipiche del contenzioso in materia di proprietà industriale potrebbero a questo punto trovare almeno parziale soddisfazione nel ricorso al procedimento semplificato di cognizione, novellato dalla riforma Cartabia, specie quando il giudizio di merito viene instaurato dopo un procedimento cautelare la cui istruttoria è stata ampia e approfondita.

Certamente consigliabile rimane l’opzione della formalizzazione, mediante appositi accordi transattivi, della situazione di fatto venutasi a creare dopo i procedimenti cautelari, così da ottenere, in via pattizia, il risultato sino ad ora garantito dall’art. 132.4 CPI.

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