Con la sentenza n. 303, pubblicata il 14 gennaio 2026, il Tribunale di Bologna si è pronunciato sul tema della sincronizzazione e riproduzione abusiva di brani musicali in contenuti promozionali diffusi online. Per diritto alla sincronizzazione si intende, anzitutto, la facoltà di abbinare o associare un brano musicale ad una sequenza di immagini al fine di creare un’opera audiovisiva, quale ad esempio un filmato pubblicitario o un prodotto multimediale. Tale operazione non si esaurisce in un mero accostamento tecnico, ma dà luogo a un’interazione tra musica e immagine idonea a generare un nuovo significato espressivo e, al contempo, a incidere sulla percezione dell’opera musicale e sulla reputazione del suo autore. Per questa ragione, la sincronizzazione presuppone il previo consenso dei titolari del diritto di sfruttamento economico dell’opera: da un lato dell’editore, in forza del mandato dell’autore, dall’altro del produttore di fonogrammi, quale titolare del diritto di sfruttamento della registrazione fonografica che la incorpora. La sentenza n. 303/2026 affronta sul tema una quaestio particolarmente delicata: può il soggetto che beneficia dell’effetto pubblicitario essere chiamato a rispondere della violazione del diritto d’autore solo per avere tratto un vantaggio, sia pure indiretto, dalla diffusione del contenuto illecito? Il caso di specie trae origine da un’azione promossa nel 2018 dalla società editoriale e discografica titolare dei diritti di utilizzazione economica e di sincronizzazione dei brani “Time Illusion” e “Stop the Clock”, impiegati – senza autorizzazione – come colonna sonora di video promozionali pubblicati su YouTube sin dal 2009 da una società australiana, nei quali comparivano prodotti riconducibili alla convenuta. Ferma nel lamentare la violazione dei suoi diritti esclusivi, l’attrice chiedeva l’inibitoria di ogni ulteriore utilizzazione illecita dei brani congiuntamente al risarcimento dei danni. La convenuta, di contro, contestava in radice la riferibilità dell’illecito alla propria sfera giuridica, in particolare affermando di essersi limitata alla mera trasmissione dei video promozionali privi di colonna sonora nell’invano tentativo di instaurare una collaborazione commerciale con la società australiana. Ancora, sosteneva non solo di non aver concesso alcuna autorizzazione alla diffusione online di tali materiali né tantomeno del rispettivo corredo musicale, ma addirittura di esserne totalmente all’oscuro. La posizione di estraneità dedotta della convenuta risultava rimarcata, a fortiori, dal fatto che quest’ultima, successivamente alle contestazioni, si era attivata – peraltro senza successo – per esortare la società fautrice della condotta lamentata dall’attrice alla rimozione dei video. Accolta la ricostruzione, il Tribunale di Bologna aveva ritenuto fondato quanto eccepito da controparte. Lo snodo centrale della sentenza riguarda indubbiamente l’infondatezza della prospettazione attorea sulla culpa in vigilando e sul richiamo all’art. 2049 c.c.: l’invio a un potenziale rivenditore di un video promozionale dei propri prodotti, volto a favorirne la commercializzazione nel relativo territorio, non implica affatto né un incarico allo stesso di diffondere online i video né un rapporto di collaborazione tra le due società – collaborazione, si ricordi, che la controparte aveva solo tentato di instaurare –. In punto di diritto il Tribunale ha richiamato il principio affermato dalla Suprema Corte, secondo cui la responsabilità per la riproduzione non autorizzata di un brano musicale “non ha natura oggettiva e, pertanto, nel caso in cui detto brano faccia da sottofondo ad un messaggio pubblicitario, non può ricadere sul beneficiario della pubblicità, a meno che non si provi che egli sia stato autore o compartecipe della violazione del diritto di autore, non essendo sufficiente la dimostrazione dell’indiretto beneficio goduto per effetto dell’abusiva riproduzione”. Sulla scia di quanto affermato dalla Suprema Corte, il Collegio ha rigettato la domanda attorea, ritenendo fondata l’eccezione relativa al difetto di legittimazione passiva sollevata dalla convenuta. La pronuncia in commento rifiuta inutili automatismi e offre una risposta chiara alla questione iniziale: il mero vantaggio economico non può essere sufficiente a fondare la responsabilità del beneficiario della pubblicità.