La riforma del diritto dei marchi in Cina: cosa cambia nel 2026

17 Aprile 2026

Il sistema di tutela dei marchi in Cina è in profonda trasformazione. Dopo anni di lavori preparatori avviati dall’Ufficio nazionale cinese per la proprietà intellettuale (CNIPA) nel 2018, il 2026 si preannuncia come l’anno dell’entrata in vigore della quinta revisione complessiva della Legge sui Marchi cinese, la prima dopo la modifica parziale del 2019.

Il percorso è stato tutt’altro che lineare. La bozza CNIPA del 2023 conteneva proposte radicali come il divieto di depositi ripetitivi, l’obbligo di dichiarazione d’uso quinquennale e il trasferimento coattivo dei marchi registrati in malafede, nessuna delle quali è stata poi mantenuta. La bozza 2025, sottoposta al Comitato Permanente dell’Assemblea Nazionale del Popolo il 22 dicembre scorso, ha concluso la fase di consultazione pubblica il 10 febbraio 2026 e conta 84 articoli su 9 capitoli. L’entrata in vigore è attesa nel corso del 2026.

Di seguito si illustrano alcuni dei punti più salienti della riforma.

Sul piano procedurale, il periodo di opposizione si accorcia da tre a due mesi dalla pubblicazione preliminare (art. 35). L’obiettivo è accelerare il processo di registrazione e disincentivare le opposizioni strumentali, ma la modifica impone ai titolari di marchi una reazione più rapida, con sistemi di monitoraggio più strutturati calibrati su questa finestra più stretta.

La sospensione dell’esame da discrezionale diventa obbligatoria (art. 40): CNIPA dovrà sospendere l’esame di una domanda ogni volta che il suo esito dipenda da un procedimento pendente — ad esempio un’azione di cancellazione per non uso intentata contro un marchio anteriore ostativo. La disposizione amplia inoltre il riferimento dai “diritti anteriori” ai più inclusivi “interessi anteriori”, con possibile rilevanza per i diritti non registrati. Si tratta di uno strumento difensivo importante, che tuttavia potrebbe essere utilizzato anche come tattica dilatoria da parte di soggetti in malafede.

Sul fronte della lotta alle registrazioni in malafede, la riforma interviene su due fronti. L’art. 18 chiarisce esplicitamente che costituisce malafede il deposito privo di intenzione d’uso o eccedente le normali esigenze commerciali, e che tale criterio si applica in ogni fase — esame preliminare, opposizione e invalidazione — rendendo più agevole contestare questi depositi lungo l’intero iter procedurale. Le imprese dovrebbero pertanto predisporre documentazione a supporto della propria intenzione d’uso in vista di eventuali procedure. Vengono inoltre introdotte sanzioni amministrative specifiche per i depositi in malafede, applicabili indipendentemente dall’uso effettivo del marchio, con avvertimenti e multe fino a 100.000 RMB (art. 53). Si tratta di un elemento di deterrenza concreta, che modifica l’equilibrio economico a sfavore dei cd. trademark squatter.

Sul fronte dei marchi non tradizionali, la riforma include esplicitamente i segni dinamici tra gli elementi registrabili, estendendo la protezione ai loghi animati e al branding digitale, in linea con gli standard internazionali (art. 14). Tale apertura è tuttavia bilanciata dall’art. 17, che estende il principio di non registrabilità dei segni funzionali anche ai marchi non tradizionali quali combinazioni di colori, suoni e segni dinamici: non sono registrabili i segni che consistano esclusivamente in caratteristiche intrinseche alla natura del prodotto, necessarie per ottenere un risultato tecnico, o che conferiscano un valore sostanziale al prodotto.

Sul fronte della notorietà, la protezione cross-class viene estesa ai marchi notori non registrati: una domanda per prodotti o servizi dissimili che costituisca copia, imitazione o traduzione di un marchio notorio altrui e possa indurre in errore il pubblico dovrà essere rifiutata. La stessa disposizione consente ora il riconoscimento della notorietà anche nei procedimenti per concorrenza sleale (art. 20). Va tuttavia tenuto presente che la soglia probatoria per il riconoscimento della notorietà rimane elevata: la registrazione preventiva del marchio resta quindi lo strumento più affidabile per ridurre i costi di enforcement e garantire maggiore certezza giuridica.

Sul fronte dell’uso del marchio, la riforma introduce la cancellazione d’ufficio da parte di CNIPA per i marchi diventati generici o non utilizzati per tre anni consecutivi senza giustificato motivo. I titolari di marchi registrati in Cina dovranno quindi assicurarsi di farne uso effettivo e conservare le relative prove. Viene inoltre sanzionato l’uso ingannevole del marchio registrato — ad esempio con false indicazioni sulla qualità o provenienza del prodotto — con multe fino a 50.000 RMB e possibile revoca nei casi più gravi (art. 56).

Sul fronte risarcitorio, viene ripristinata la facoltà del titolare di scegliere il metodo di calcolo più favorevole tra perdite subite e profitti del contraffattore, con possibilità di recuperare altresì le spese di enforcement ragionevoli (art. 74). Viene infine introdotta una disciplina esplicita delle liti temerarie: chi avvii un’azione in malafede causando danno alla controparte sarà soggetto a responsabilità civile per le perdite cagionate (art. 78).

Nel complesso, la riforma conferma la direzione intrapresa da CNIPA negli ultimi anni: contrastare gli abusi, rafforzare l’enforcement e rendere il sistema più efficiente, senza stravolgerne l’architettura di fondo. Per le imprese italiane che operano o intendono operare in Cina, si tratta di un’evoluzione normativa da seguire con attenzione: le nuove disposizioni offrono strumenti più efficaci per la tutela dei propri marchi, ma richiedono al contempo un approccio più reattivo e una gestione del portafoglio sempre più strategica. Sarà la prassi amministrativa e giudiziaria a definirne l’effettiva portata applicativa.

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