Con la recente sentenza del 26 febbraio 2026 n. 1701, il Tribunale di Milano offre ancora una volta un’articolata ricostruzione dei presupposti della concorrenza sleale ex art. 2598, n. 3, c.c., soffermandosi in particolare sulle fattispecie – frequentemente oggetto di contenzioso – dello storno di dipendenti e dello sviamento della clientela. Si richiama in primo luogo la natura residuale dell’art. 2598, n. 3, c.c., quale clausola generale destinata a ricomprendere tutte le condotte non tipizzate ma contrarie ai principi della correttezza professionale. È tale elasticità a imporre una verifica particolarmente attenta degli elementi concreti della fattispecie, al fine di evitare che vengano sanzionate condotte che rientrano nella normale competizione di mercato. La controversia in esame trae origine dall’azione promossa da una società operante nel settore dell’energia elettrica e del gas naturale, successivamente fusa con altra impresa del medesimo ambito, nei confronti di due società concorrenti e di due ex dipendenti in posizione apicale. Secondo la prospettazione attorea, questi ultimi, entrati in contatto con le convenute, avrebbero avviato un’attività sistematica di connessioni nei confronti di colleghi e collaboratori, prospettando una situazione di difficoltà aziendale e sfruttando un processo interno di riorganizzazione per indurre parte della rete vendita a trasferirsi presso le concorrenti. Tale fuoriuscita, riguardante soggetti in possesso di informazioni commerciali strategiche, avrebbe determinato anche uno sviamento della clientela, con conseguenti perdite economiche rilevanti. Le società convenute, oltre a contestare la propria legittimazione passiva, negavano la sussistenza delle condotte illecite, evidenziando l’assenza di prova sia in ordine alla sistematicità delle iniziative asseritamente poste in essere, sia con riguardo al nesso causale tra il comportamento degli ex dipendenti e i pregiudizi lamentati. Uno dei passaggi più significativi della decisione riguarda la posizione degli ex dipendenti. Pur non essendo imprenditori – e quindi, in linea di principio, estranei al perimetro soggettivo dell’art. 2598 c.c. – essi possono essere chiamati a rispondere a titolo di concorrenza sleale ove sia dimostrata una relazione qualificata con l’impresa concorrente. Il Tribunale richiama, sul punto, l’elaborazione giurisprudenziale in tema di concorrenza sleale “per interposta persona”, chiarendo che non è necessario un pactum sceleris tra il terzo e l’imprenditore, ma è necessaria (e sufficiente) una relazione di interessi tra tali soggetti tale da far ritenere che il terzo, con la propria attività, abbia inteso realizzare proprio quegli interessi al cui soddisfacimento i rapporti erano funzionali, non essendo sufficiente la mera corrispondenza del fatto illecito di quest’ultimo all’interesse dell’imprenditore. In mancanza di tale collegamento, viene meno il presupposto stesso della fattispecie, ossia il rapporto di concorrenza. Passando poi allo storno di dipendenti, il Tribunale ribadisce un principio ormai consolidato: la mera assunzione di personale proveniente da un concorrente non integra, di per sé, un illecito, essendo espressione della libertà di lavoro e della libertà di iniziativa economica garantite dalla Costituzione. Lo storno diviene tuttavia rilevante ai fini della concorrenza sleale quando sia realizzato con modalità tali da non potersi giustificare se non ipotizzando un intento specifico di danneggiare l’organizzazione del concorrente, il c.d. animus nocendi. Tale elemento, che non può essere desunto da meri intenti soggettivi, deve emergere da circostanze oggettive, quali la concentrazione e rapidità dei passaggi di personale, la posizione strategica dei soggetti coinvolti, la difficoltà della loro sostituzione o l’adozione di tecniche di reclutamento scorrette. In questa prospettiva, lo storno si configura come illecito di pericolo, essendo sufficiente la sua idoneità a compromettere l’organizzazione dell’impresa concorrente. Diversa, ma in parte contigua, è la fattispecie dello sviamento della clientela. Il Tribunale sottolinea come la sottrazione di clientela costituisca un effetto fisiologico della concorrenza e non sia, di per sé, vietata dall’ordinamento. Ciò che rileva, ai fini dell’illiceità, è il mezzo utilizzato: lo sviamento diviene illecito solo quando realizzato attraverso strumenti contrari alla correttezza professionale. In tale ambito, assume particolare rilievo l’utilizzo di informazioni riservate acquisite nel corso del precedente rapporto di lavoro, anche se non qualificabili come segrete, purché non destinate alla divulgazione esterna. Allo stesso modo, rilevano eventuali condotte ingannevoli o denigratorie idonee a incidere in modo scorretto sulle scelte della clientela. L’accertamento, pertanto, deve essere condotto non su singoli episodi isolati, ma sulla complessiva strategia posta in essere e sulla sua idoneità a sfruttare indebitamente l’avviamento del concorrente. Applicando tali principi al caso concreto, il Tribunale giunge a escludere la sussistenza degli illeciti dedotti. In particolare, l’attrice non è riuscita a dimostrare né l’esistenza di un collegamento qualificato tra gli ex dipendenti e le società convenute, né l’adozione di modalità scorrette nello storno del personale, né, soprattutto, un effettivo sviamento di clientela riconducibile causalmente alle condotte contestate. Non è stato infatti provato un anomalo incremento dei recessi né l’utilizzo illecito di informazioni riservate tale da alterare in modo scorretto le dinamiche concorrenziali. Alla luce di tali carenze probatorie, di conseguenza, la domanda risarcitoria è stata integralmente rigettata. La decisione conferma un orientamento ormai consolidato, volto a evitare indebite estensioni della nozione di concorrenza sleale, ribadendo che l’ordinamento non tutela l’impresa dalla perdita di dipendenti o clienti in quanto tale, ma unicamente da comportamenti che si pongano in contrasto con i canoni della correttezza professionale. Ne emerge una linea interpretativa che, pur riconoscendo l’ampiezza della clausola generale di cui all’art. 2598, n. 3, c.c., ne circoscrive l’applicazione attraverso un rigoroso accertamento in concreto delle modalità della condotta e del relativo impatto sul mercato. Resta allora centrale, anche per le future controversie, il tema della prova: quando la fisiologica dinamica concorrenziale si trasforma davvero in illecito, e quali elementi consentono di tracciare con certezza questo confine?