La Sentenza della Sezione Specializzata in Materia di Impresa del Tribunale di Bologna (R.G. 10791/2023, Camera di Consiglio del 17 dicembre 2025, Pres. Guernelli, Rel. Dioguardi) rappresenta un’importante occasione di riflessione sui profili di tutela del design nel settore della gioielleria, ambito nel quale la forma del prodotto costituisce, spesso, il principale fattore di differenziazione competitiva e nel quale i diversi strumenti di protezione della proprietà intellettuale — modelli registrati, diritto d’autore, marchi di forma e concorrenza sleale — tendono inevitabilmente a sovrapporsi. La controversia trae origine da una diffida inviata dal titolare dei diritti di proprietà intellettuale su una nota collezione di gioielli alla società che commercializzava una collana modulare caratterizzata da maglie trapezoidali interconnesse e da una chiusura evocativa della testa di una vipera. A seguito di tale iniziativa, la società destinataria della diffida ha promosso dinanzi al Tribunale di Bologna un’azione di accertamento negativo della non violazione dei diritti azionati nella diffida dal titolare e a sua volta il convenuto ha promosso domanda riconvenzionale di violazione. La decisione del Tribunale presenta un esito articolato. Il Collegio conferma la validità dei modelli registrati invocati dalla convenuta, ma esclude la loro contraffazione; riconosce, invece, la tutela autoriale del design del gioiello, ravvisando una violazione limitata ad alcune specifiche configurazioni del prodotto contestato; infine, esclude la protezione del prodotto come marchio di forma. Con riferimento ai disegni registrati, il Tribunale respinge, in primo luogo, la domanda di nullità proposta dall’attrice in contraffazione, in quanto le anteriorità richiamate riproducono singoli elementi formali — quali il richiamo alla texture delle scaglie o il sistema di chiusura del gioiello — ma non risultano idonee a riprodurre la combinazione complessiva degli elementi caratterizzanti i modelli registrati. Ne consegue, secondo il Collegio, che i modelli conservano il requisito del carattere individuale previsto dall’art. 33 c.p.i. Diversa è la conclusione sul piano della contraffazione. Applicando il criterio dell’“impressione generale nell’utilizzatore informato”, il Tribunale ritiene che la collana commercializzata dall’attrice produca un impatto visivo complessivo differente rispetto ai modelli registrati. In particolare, il Collegio attribuisce rilievo alla diversa natura dei materiali utilizzati, osservando che la collana contestata, realizzata in plastica, si colloca in un segmento di mercato profondamente diverso rispetto ai gioielli di alta gamma della convenuta. Tale circostanza contribuisce, secondo il giudice, a determinare una percezione complessiva distinta del prodotto. Sotto questo profilo, la decisione sancisce un principio che possiamo definire nuovo o quantomeno suscettibile di critica, alla luce della tendenza giurisprudenziale maggioritaria. Infatti, una parte significativa delle decisioni che hanno affrontato il tema, in materia di design registrato, ha più volte ribadito il principio secondo cui la valutazione dell’impressione generale tende a concentrarsi sugli elementi formali del prodotto — linee, contorni e configurazione complessiva — mentre le differenze relative ai materiali o al posizionamento commerciale sono tradizionalmente considerate secondarie. La pronuncia in commento sembra, invece, attribuire a tali fattori un peso maggiore, introducendo un elemento di parziale discontinuità rispetto all’orientamento giurisprudenziale consolidato, in linea con quanto già osservato nella Sentenza n. 6466/2015 pubbl. il 22/05/2015 RG n. 74967/2012, nella quale il Tribunale di Milano, Sezione Specializzata in Materia di Impresa, Pres. Estes. dott.ssa Marina Tavassi, aveva sottolineato l’importanza del contesto commerciale e del materiale nella valutazione della contraffazione dei modelli di gioielleria. La decisione affronta, anche, il tema della tutela del marchio di forma. La convenuta aveva sostenuto che la configurazione trapezoidale delle maglie costituirebbe un segno distintivo di fatto della propria collezione. Tuttavia, il Tribunale esclude tale protezione, osservando che la forma rivendicata presenta una componente funzionale, in quanto consente l’inserimento delle maglie l’una nell’altra e maschera i punti di giunzione della catena. In tale prospettiva, il Collegio richiama il limite dell’art. 9, lett. b), del Codice della proprietà industriale, che esclude la registrabilità e la monopolizzazione delle forme necessarie per ottenere un risultato tecnico. Inoltre, la stessa configurazione contribuisce significativamente all’aspetto estetico complessivo del gioiello, rafforzando la conclusione secondo cui essa non può essere appropriata in via esclusiva quale segno distintivo. Significativo è il passaggio relativo alla tutela autoriale del design. Il Tribunale riconosce che la collana della collezione della convenuta può essere qualificata come opera del disegno industriale ai sensi dell’art. 2, n. 10, della legge sul diritto d’autore. La configurazione del gioiello risulta frutto di scelte creative non imposte da esigenze tecniche e tali da esprimere una specifica individualità formale. Il requisito del valore artistico è comprovato dal riconoscimento ottenuto dal design nel contesto culturale e nel settore del design contemporaneo. Ai fini della dimostrazione, assumono rilievo gli elementi probatori prodotti dalla convenuta: le collane della collezione “Viper” sono state esposte in contesti culturali qualificati e presentate in iniziative artistiche e museali, elementi che testimoniano il riconoscimento del design da parte degli ambienti culturali e professionali del settore. In particolare, il Collegio osserva che le collane “Viper”, oltre a comparire in un cortometraggio presentato alla Festa del Cinema di Roma, sono state esposte alla Galleria d’Arte Moderna di Milano durante una mostra che ha avuto eco nella stampa specializzata nel mondo dell’arte e del design. Tali circostanze sono state ritenute sufficienti a dimostrare il riconoscimento, da parte degli ambienti culturali e istituzionali, delle qualità estetiche ed artistiche dei collier. Questo passaggio della motivazione appare particolarmente significativo nel contesto dell’alta gioielleria, nel quale il valore del prodotto non è legato esclusivamente ai materiali utilizzati, ma anche alla riconoscibilità stilistica del design e alla sua capacità di esprimere una specifica identità creativa. Sotto questo profilo, la pronuncia si inserisce nel più ampio dibattito relativo al requisito del valore artistico nel diritto d’autore italiano. Come noto, la giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea ha progressivamente chiarito che la tutela autoriale delle opere di design non può essere subordinata a requisiti qualitativi ulteriori rispetto all’originalità dell’opera, intesa come espressione della personalità dell’autore. Alla luce di tali indicazioni, anche la giurisprudenza nazionale più recente tende ad adottare un approccio meno restrittivo nella valutazione del valore artistico, valorizzando indici esterni quali il riconoscimento culturale dell’opera o la sua diffusione nel settore del design. La decisione in commento sembra muoversi in questa direzione. Pur riconoscendo la tutela autoriale dell’opera, il Tribunale circoscrive tuttavia l’ambito della violazione. La contraffazione viene ravvisata soltanto con riferimento alla specifica configurazione del prodotto che riproduce la combinazione degli elementi più caratteristici del gioiello originale — ossia la successione delle maglie trapezoidali, la chiusura a cappio e il fermaglio evocativo della testa di una vipera — mentre altre varianti della collana non sono ritenute lesive dei diritti della convenuta. Questa impostazione richiama principi già evidenziati nella Giurisprudenza nazionale (cfr. la già richiamata sentenza n. 6466/2015 pubbl. il 22/05/2015 RG n. 74967/2012, Tribunale di Milano, Sezione Specializzata in Materia di Impresa, Pres. Estes. dott.ssa Marina Tavassi) in cui la Corte aveva distinto tra riproduzione sostanziale e differenze marginali, limitando la portata della violazione ai soli elementi distintivi e creativi del modello. Sul piano risarcitorio, il Tribunale procede alla liquidazione del danno applicando il criterio della royalty ragionevole, determinata in percentuale sui ricavi realizzati con la commercializzazione dei prodotti contestati. La somma liquidata corrisponde al 12% dei ricavi derivanti dai prodotti ritenuti in violazione, percentuale aumentata di un terzo a compensazione della forzosità della licenza, coerente con i benchmark del settore fashion. La pronuncia offre spunti di riflessione di particolare interesse per gli operatori del settore gioielleria e, più in generale, per le imprese che fondano il proprio posizionamento competitivo sul design del prodotto. In primo luogo, conferma che la validità di un modello registrato non si traduce automaticamente nel riconoscimento della sua contraffazione, essendo necessario verificare se il prodotto contestato susciti un’impressione generale sostanzialmente coincidente nell’utilizzatore informato. In secondo luogo, ribadisce i limiti strutturali della tutela mediante marchio di forma, che non può monopolizzare configurazioni funzionali o determinanti sotto il profilo estetico. Al tempo stesso, la sentenza evidenzia la crescente centralità del diritto d’autore quale strumento di tutela del design industriale, soprattutto quando la forma del prodotto rappresenta un elemento essenziale dell’identità e del valore commerciale del marchio.