Con la decisione del 4 novembre 2025 nel caso Getty Images (US) Inc. & Others v. Stability AI Ltd., l’Alta Corte di Giustizia di Londra ha esaminato profili giuridici legati all’impiego di opere coperte da copyright e marchi nella formazione e nell’uso di sistemi di intelligenza artificiale generativa. La decisione analizza il conflitto tra un titolare di diritti su un vasto patrimonio di immagini (Getty Images) e lo sviluppatore del modello di generazione “Stable Diffusion” (Stability AI), pronunciandosi su due questioni cruciali: la configurabilità di una violazione secondaria del copyright e la tutela del marchio negli output generativi. La Corte, presieduta dalla Giudice Joanna Smith, ha respinto l’accusa di violazione secondaria del copyright, negando che il modello addestrato costituisca una “copia contraffatta” delle opere utilizzate nel training. Ha invece parzialmente accolto l’accusa di violazione del marchio, riconoscendo che la generazione sintetica di watermark può integrare un illecito. La sentenza delinea un primo confine giuridico, pur lasciando deliberatamente irrisolte questioni sostanziali come la liceità del processo di addestramento, rinviando la definizione di un equilibrio sistemico a futuri interventi. La controversia nasce dall’azione promossa dalle società del gruppo Getty Images nei confronti di Stability AI. Getty Images, titolare di un esteso catalogo di immagini protette, accusava Stability AI di aver utilizzato illegalmente milioni di tali opere per l’addestramento del suo modello “Stable Diffusion”. Le accuse originarie includevano violazione primaria e secondaria del diritto d’autore, violazione dei diritti sui database e violazione del marchio. Il processo ha subito una significativa delimitazione quando Getty Images ha abbandonato le accuse di violazione primaria del copyright e dei diritti sui database, in assenza di prove idonee a dimostrare che le attività di scraping e training fossero avvenute nel Regno Unito. Conseguentemente, il giudizio si è focalizzato esclusivamente sulla violazione secondaria del copyright e sulla violazione del marchio, circoscrivendo l’analisi alla distribuzione e all’uso del modello già addestrato nel territorio britannico. La tesi centrale di Getty Images in materia di copyright si fondava su un’interpretazione estensiva del Copyright, Designs and Patents Act 1988 (CDPA). Getty Images sosteneva che il modello Stable Diffusion, una volta addestrato, costituisse di per sé un “articolo” che è “copia contraffatta”, in quanto la creazione dei suoi parametri attraverso il training su opere protette avrebbe integrato un atto di copia illecito se compiuto nel Regno Unito. La distribuzione di tale “articolo” nel Regno Unito avrebbe quindi configurato una violazione secondaria. La Corte, da un lato, ha riconosciuto che il concetto di “articolo” ai sensi del CDPA può comprendere beni intangibili, quale un modello di IA, dall’altro ha rigettato l’argomentazione di Getty Images chiarendo che, ai fini della qualificazione di “copia contraffatta”, è necessario che l’articolo contenga o memorizzi una riproduzione dell’opera originale. La Corte ha accertato che il modello Stable Diffusion non memorizza le immagini utilizzate per il training; i suoi parametri rappresentano il prodotto degli schemi e delle caratteristiche astratte apprese. Il modello codifica una rappresentazione statistica di concetti, non incorporando le opere specifiche. Pertanto, la Corte ha concluso che Stable Diffusion non è una “copia contraffatta” e ha respinto integralmente l’accusa di violazione secondaria del copyright. Getty Images ha ottenuto un riconoscimento giuridico sul diverso fronte della violazione del marchio, disciplinato dal Trade Marks Act 1994 (TMA). La Corte ha accertato che l’utilizzo di alcune versioni precedenti di Stable Diffusion poteva generare immagini sintetiche contenenti le filigrane “Getty Images” e “iStock”, identiche ai marchi registrati. La Giudice Smith ha ritenuto che questa generazione sintetica di segni identici fosse potenzialmente idonea a determinare un rischio di confusione per il pubblico, configurando una violazione ai sensi dell’art. 10(2) TMA. Tuttavia, la Corte ha circoscritto rigorosamente la portata di tale accertamento, definendo le violazioni “storiche ed estremamente limitate nello scope” e rilevando che il fenomeno è stato corretto nelle versioni più recenti del modello. Inoltre, Getty Images non è riuscita a provare un indebito vantaggio o un danno alla reputazione dei marchi, requisiti per la violazione aggravata di cui all’art. 10(3) TMA. La sentenza afferma dunque il principio della tutela del marchio contro la generazione di segni confondibili tramite IA, ma nega rilevanti conseguenze risarcitorie nel caso concreto. La sentenza Getty Images v. Stability AI rappresenta un indicatore prezioso, ma non risolutivo, della direzione che il dibattito giuridico sull’IA generativa potrebbe prendere. Offre un precedente nel diritto britannico che privilegia, in questa fase, la distribuzione dell’innovazione tecnologica, stabilendo che il modello finale non è di per sé una copia illecita. Tuttavia, questo approccio non è né universale né definitivo. La decisione evita intenzionalmente le questioni più controverse – la liceità del training e la responsabilità per output sostanzialmente simili – e potrebbe potenzialmente divergere dagli orientamenti che emergeranno in altre giurisdizioni chiave, come l’Unione Europea o gli Stati Uniti. Più che tracciare confini, la sentenza delinea quindi il perimetro di un nuovo campo di battaglia giuridico, destinato a essere definito da una serie di futuri contenziosi e interventi normativi che cercheranno un equilibrio ancora tutto da negoziare tra tutela della proprietà intellettuale e progresso dell’IA.