La tutela della sfilata di moda sotto il profilo della proprietà intellettuale

8 Ottobre 2025

Il settore della moda continua a essere fortemente centrato sull’evento della sfilata. La recente Fashion Week di Milano, con la sua capacità di concentrare l’attenzione internazionale su un breve arco temporale, conferma quanto le sfilate rappresentino un momento privilegiato di presentazione delle collezioni e di espressione creativa complessiva. Tuttavia, ciò che accade dopo la sfilata è altrettanto cruciale: i capi, gli accessori, i pattern tessili, il concept e il format dell’evento continuano a circolare attraverso media, piattaforme digitali e canali commerciali internazionali, rendendo necessaria una protezione giuridica multilivello.

La sfilata di moda è un evento creativo complesso, in cui convergono elementi stilistici, scenografici, coreografici, audiovisivi e, più in generale, il concept dell’evento, inteso come l’idea creativa di base che guida la costruzione della sfilata. Il format rappresenta la concretizzazione di questo concept: la sequenza dei modelli, l’allestimento scenografico, le luci, la musica, la disposizione dello spazio e la combinazione degli elementi visivi e sonori che trasformano l’idea in esperienza reale. La tutela giuridica deve considerare entrambi: il concept come opera dell’ingegno originale e il format come insieme coerente e organizzato di elementi creativi, riconoscendo protezione sia alla singola componente sia all’insieme complessivo.

Il diritto d’autore, disciplinato dalla legge n. 633 del 1941, tutela l’originalità del concept e la sua concretizzazione attraverso il format, mentre i disegni e modelli, regolati dagli articoli 31 e seguenti del Codice della Proprietà Industriale (D.Lgs. 30/2005) e dal Regolamento (UE) n. 6/2002, proteggono capi, accessori e altri elementi caratterizzati da novità e individualità. Il modello non registrato offre protezione automatica per tre anni dalla prima divulgazione nell’Unione Europea, rafforzando la tutela del format complessivo dell’evento.

Particolare attenzione meritano i pattern e le stoffe, che possono essere tutelati sia come opere dell’ingegno ai sensi dell’articolo 2, n. 10, della legge sul diritto d’autore, sia come disegni e modelli registrati, sia come marchi bidimensionali, impedendo riproduzioni non autorizzate. I contenuti audiovisivi, tra cui riprese video e fotografie, rientrano tra le opere cinematografiche o assimilate (articoli 44 e seguenti L. 633/1941), e la loro tutela garantisce la corretta rappresentazione del format e delle creazioni anche nella diffusione post-evento.

Il profilo contrattuale riveste un ruolo strategico, non solo per definire la titolarità dei diritti e i limiti di sfruttamento, ma anche per determinare la portata territoriale della protezione. Contratti e licenze d’uso devono infatti specificare l’ambito geografico in cui le opere possono essere utilizzate, distribuite o divulgate, considerando che la sfilata, i contenuti audiovisivi e le creazioni spesso circolano a livello internazionale. Questo consente di armonizzare la protezione normativa con la strategia mediatica e organizzativa, prevenendo violazioni in Paesi dove la tutela giuridica potrebbe differire.

Infine, la concorrenza sleale, ai sensi dell’articolo 2598 del Codice civile, completa il quadro della tutela, proteggendo l’integrità della sfilata contro imitazioni indebitamente ispirate al format, alle creazioni, ai pattern o ai contenuti audiovisivi. La combinazione di strumenti normativi e asset contrattuali, con una chiara definizione territoriale, consente di salvaguardare l’originalità e l’identità dell’evento anche nella fase successiva alla sfilata.

Le sfilate di moda rappresentano eventi complessi, la cui tutela richiede un approccio integrato: diritto d’autore per le opere creative, disegni e modelli registrati e non registrati per gli elementi stilistici, protezione dei pattern tessili, tutela dei contenuti audiovisivi, strumenti contrattuali con definizione territoriale e concorrenza sleale. La fase post-sfilata è tanto critica quanto l’evento stesso, poiché è in questo periodo che le opere circolano e si confrontano con mercati e media internazionali, rendendo imprescindibile una protezione giuridica articolata e preventiva.

2025 - Morri Rossetti


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