Intelligenza Artificiale e Diritto d’Autore: la Legge 132/2025 traccia i confini della nuova creatività umana

2 Ottobre 2025

Il 25 settembre 2025 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la nuova Legge 132/2025, intitolata “Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale”. Si tratta della prima legge nazionale dedicata in modo organico all’IA, pensata per accompagnare e integrare il Regolamento europeo sull’intelligenza artificiale (AI Act – Reg. UE 2024/1689), già in vigore a livello comunitario.

La legge entrerà effettivamente in vigore il 10 ottobre 2025 e contiene molte novità importanti. Tra queste, spiccano le disposizioni in materia di diritto d’autore, che affrontano per la prima volta in modo specifico il rapporto tra creatività umana e strumenti di intelligenza artificiale.

L’articolo 25, comma 1, lettera a) della nuova legge interviene direttamente sull’articolo 1 della legge sul diritto d’autore (L. 633/1941), chiarendo un punto cruciale: le opere dell’ingegno sono protette solo se sono frutto del lavoro intellettuale “umano”. Queste possono godere della protezione autorale anche laddove vengano create con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale, “purché costituenti risultato intellettuale dell’autore”. In altre parole, se l’opera è generata interamente da una macchina, senza alcun intervento creativo dell’uomo, non può godere della protezione del diritto d’autore.

La successiva lettera b) inserisce invece un nuovo articolo, il 70-septies, che riguarda l’uso delle opere presenti in rete o in banche dati per l’addestramento degli algoritmi di IA, in particolare quelli generativi. Secondo questa norma, è consentito estrarre testi e dati da opere accessibili legalmente, esclusivamente per scopi di ricerca scientifica e nei casi in cui l’utilizzo delle opere non sia stato espressamente riservato dal titolare dei diritti in conformità agli artt. 70-ter e 70-quater della medesima legge.

Questa disposizione è decisiva perché cerca di trovare un equilibrio tra due esigenze: da un lato, quella di tutelare gli autori e le loro opere; dall’altro, quella di consentire l’innovazione e lo sviluppo dell’intelligenza artificiale mediante l’utilizzo di testi e dati.

Un altro punto rilevante è contenuto nell’articolo 26, il quale interviene sulla disciplina del plagio artistico contenuta nell’art. 171, comma 1, la lettera a-ter) della legge sul diritto d’autore, estendendo la punibilità anche alle condotte legate alla riproduzione o estrazione di testo o dati da opere o altri materiali disponibili in rete o in banche di dati, anche attraverso sistemi di intelligenza artificiale.

Questa norma mira a contrastare una pratica già diffusa: quella di utilizzare contenuti protetti per addestrare o far funzionare modelli di IA, senza autorizzazione e senza rispetto dei limiti legali.

La nuova legge rappresenta dunque un passo importante verso un nuovo equilibrio tra sviluppo tecnologico e rispetto della proprietà intellettuale, che dovrà necessariamente adattarsi e crescere insieme all’evoluzione dell’IA.

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