Il marchio storico di interesse nazionale

17 Settembre 2025

L’istituto della registrazione del marchio storico è stato introdotto con il D.L. n. 34/2019, convertito in Legge n. 58/2019. È stato così inserito nel Codice della Proprietà Industriale l’art. 11 ter CPI, il quale enuncia i requisiti del c.d. marchio storico di interesse nazionale.

Tale titolo di proprietà industriale può essere richiesto dai titolari (o licenziatari esclusivi) di marchi d’impresa registrati da almeno cinquanta anni o per i quali sia possibile dimostrarne l’uso continuativo da almeno un cinquantennio, utilizzati per la commercializzazione di prodotti o servizi realizzati da un’impresa italiana “di eccellenza” che sia storicamente collegata al territorio nazionale.

Nel caso il marchio in oggetto sia provvisto di tali requisiti, lo stesso potrà ottenere l’iscrizione nel registro dei marchi storici di interesse nazionale di cui all’articolo 185-bis CPI.

L’iscrizione al registro comporta altresì la possibilità per il titolare del marchio di utilizzare, anche in concomitanza con il marchio stesso, il logo ufficiale del “Marchio storico di interesse nazionale” per finalità commerciali e promozionali, ma solo con esclusivo riferimento ai prodotti e servizi relativi al marchio iscritto.

Il logo, dunque, vale semplicemente quale attestazione ufficiale di “storicità”. Dev’essere dunque inteso come una sorta di rafforzamento commerciale della reputazione del marchio e della sua efficacia distintiva, volto ad aiutare il titolare a dimostrare la sua notorietà ai fini anche dell’ottenimento di una tutela rafforzata.

L’iscrizione al registro dei marchi storici può essere richiesta presentando una domanda, su istanza del titolare o del licenziatario esclusivo del marchio, all’Ufficio italiano brevetti e marchi (UIBM) in via telematica attraverso il portale dedicato.

Una volta ricevuta la domanda, l’Ufficio provvederà a verificare le condizioni di registrabilità (ossia che il marchio sia registrato da almeno cinquant’anni e rinnovato con continuità nel tempo o, nel caso di marchio non registrato, che vi sia stato un uso effettivo e continuativo nel medesimo lasso temporale) in un massimo di 60 giorni nel caso di marchio registrato e di 180 giorni nel caso di marchio non registrato.

Ad oggi il registro speciale conta 1075 domande, di cui solo 82 sono state rifiutate, numeri sicuramenti indicativi di un discreto apprezzamento della novità da parte delle aziende italiane.

Aspetto interessante – in quanto non previsto per le registrazioni di marchi al registro convenzionale dell’UIBM – è che, una volta concesso il diritto, l’accesso al registro ha una durata illimitata e non necessita di rinnovi.

Con la legge 27 dicembre 2023, n. 206 che reca “Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del made in Italy”, il tema è stato ulteriormente arricchito con un’ulteriore previsione a tutela e salvaguardia dei marchi di particolare interesse e valenza nazionale.

Nel caso in cui l’impresa titolare o licenziataria di un marchio registrato o usato continuativamente da almeno cinquant’anni manifesti la volontà di cessare in via definitiva la propria attività, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy può subentrare gratuitamente nella titolarità del marchio stesso.

Tale possibilità si giustifica per ragioni di tutela dei marchi di particolare interesse e valenza nazionale, prevenendo la loro estinzione e garantendo, di conseguenza, la loro continuità nel tempo. Al fine di informare della disponibilità di tali marchi gli operatori economici potenzialmente interessati, il Ministero provvede a pubblicare sul sito istituzionale l’elenco dei marchi di cui ha acquisito la titolarità. L’impresa, nazionale o estera, che si riveli interessata ad utilizzare uno o più marchi di titolarità del Ministero dovrà formulare una richiesta formale all’Unità di missione per l’attrazione e sblocco degli investimenti (c.d. UMASI), specificando il progetto di investimento.

L’Unità di missione provvede a dare comunicazione della ricezione della manifestazione di interesse ad utilizzare uno o più marchi mediante pubblicazione sul proprio sito istituzionale.

Allo stato i marchi divenuti di titolarità del Ministero delle Imprese e del Made in Italy sono solo due: Innocenti (domanda n. 302023000141171) ed Autobianchi (domanda n. 302023000141189). È altresì stato reso noto che in data 6 agosto 2025 è stata presentata una manifestazione di interesse relativa a tali marchi.

Come ultima novità si segnala che il 5 marzo 2025 è stato presentato anche l’Italian Historical Trademark, ovverosia la declinazione internazionale in lingua inglese del “Marchio Storico di Interesse Nazionale”.Le aziende iscritte al Registro Speciale dei Marchi Storici di Interesse Nazionale potranno, in virtù di tale novità, integrare ora il riconoscimento di “Marchio Storico” con la versione in lingua inglese, certificando così, anche all’estero, l’originalità dei propri prodotti.

La versione internazionale in lingua inglese del “Marchio Storico di Interesse Nazionale” contribuirà certamente a valorizzare l’internazionalizzazione delle imprese italiane e a contrastare la contraffazione dei prodotti italiani oltre che il fenomeno dell’italian sounding in quanto permetterà di diffondere, anche fuori confine, l’informazione dell’iscrizione del marchio al registro speciale dei marchi storici.

Certo, dietro le apparenti opportunità di protezione e salvaguardia che certamente questi titoli conferiscono ai nostri marchi, si nascondono però anche delle problematiche giuridiche non di poco conto quali, ad esempio, la possibilità di salvarsi (illecitamente) dalla decadenza per non uso o problemi di decettività.

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