La recentissima sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea (C-211/24), datata 4 settembre 2025, rappresenta un importante chiarimento interpretativo nel campo della protezione dei disegni e modelli comunitari, con particolare riferimento ai sistemi modulari e ai giochi di costruzione. La vicenda trae origine da una controversia tra LEGO A/S, storica azienda danese produttrice dei celebri mattoncini da costruzione, e la società ungherese Pozitív Energiaforrás Kft., accusata da LEGO di aver immesso sul mercato prodotti che riproducono in modo sostanzialmente identico due modelli registrati presso l’Ufficio dell’Unione Europea per la Proprietà Intellettuale (EUIPO). Tali modelli riguardano elementi strutturali fondamentali del sistema di costruzione LEGO, ossia mattoncini dotati di incastri specificamente progettati per consentire l’interconnessione modulare. LEGO ha agito per ottenere provvedimenti sanzionatori nei confronti della società ungherese, contestando una violazione dei propri diritti di design comunitario registrato. La causa è così giunta dinanzi al tribunale ungherese, che ha sospeso il procedimento e sottoposto alla Corte di Giustizia dell’UE due questioni pregiudiziali relative all’ambito e ai limiti della protezione concessa ai disegni modulari, in particolare alla luce delle disposizioni degli articoli 8, 10 e 89 del Regolamento (CE) n. 6/2002. Il cuore del dibattito giuridico è dunque l’art. 8 del Regolamento (CE) n. 6/2002 che disciplina la protezione dei disegni e modelli comunitari. In particolare, il paragrafo 3 dello stesso articolo introduce una deroga alla regola generale – non a caso, la c.d. “eccezione Lego” – secondo cui non sono protette le caratteristiche dettate esclusivamente dalla funzione tecnica. Tale deroga consente la protezione di disegni che permettono l’interconnessione multipla di prodotti intercambiabili in sistemi modulari, come nel caso dei mattoncini LEGO. La Corte è stata chiamata a pronunciarsi su due questioni pregiudiziali. La prima riguarda l’applicazione della interpretazione della nozione di “utilizzatore informato” (ai sensi dell’art. 10 del Reg.6/2002, quando si tratta di valutare l’impressione generale di prodotti modulari. In sostanza il punto è se accanto alla valutazione dell’impressione generale visiva si debba tener conto anche del parere tecnico dell’utilizzatore informato, in qualità di persona competente, quanto alle caratteristiche funzionali del prodotto. La seconda concerne la portata della nozione di “motivi particolari” che, secondo l’articolo 89, paragrafo 1, del Regolamento comunitario può giustificare la mancata emissione di ordinanze contro la contraffazione. La suddetta norma prevede che un Tribunale dei disegni e modelli comunitari possa non pronunciare provvedimenti sanzionatori laddove la contraffazione riguardi solo taluni elementi di un sistema modulare, quantitativamente poco numerosi rispetto all’insieme. Sul primo punto, la Corte ha ribadito la propria giurisprudenza, affermando che l’utilizzatore informato non è un esperto tecnico, ma una persona con una conoscenza elevata del settore e una particolare attenzione ai prodotti. L’impressione generale deve essere valutata pertanto in termini visivi, non tecnici. Questo principio è fondamentale per evitare che la protezione dei disegni si trasformi in una tutela tecnica simile a quella dei brevetti, mantenendo la distinzione tra le due forme di tutela. .La Corte ha inoltre sottolineato che, anche nel caso di disegni modulari, il margine di libertà dell’autore deve essere considerato. Quanto più tale libertà è limitata, tanto più piccole differenze possono generare un’impressione diversa nell’utilizzatore informato. Tuttavia, la presenza di elementi di connessione identici può escludere tale differenza, rafforzando la protezione del disegno originario. Sul secondo punto, la Corte ha invece chiarito che la contraffazione di pochi elementi di un sistema modulare non costituisce, di per sé, un “motivo particolare” sufficiente per evitare le sanzioni previste dal Regolamento. La nozione di “motivi particolari” deve essere interpretata in modo restrittivo e uniforme in tutta l’Unione Europea, al fine di garantire una tutela coerente dei disegni comunitari. Questa interpretazione è coerente con la finalità del Regolamento, che mira a promuovere l’innovazione e la concorrenza leale. La sentenza impedisce così che i titolari possano abusare della protezione per ostacolare l’ingresso di nuovi concorrenti sul mercato, soprattutto quando i brevetti originari sono scaduti. In conclusione, la sentenza in esame rafforza la protezione dei disegni e modelli comunitari, chiarendo i limiti e le condizioni della tutela nel contesto dei sistemi modulari, mantenendo al tempo stesso un mercato aperto e competitivo.