Il presente contributo è stato redatto in collaborazione con l’Osservatorio Fiscalità Internazionale. *** Il regime del Patent Box rappresenta un’importante agevolazione fiscale rivolta alle imprese che investono in attività di ricerca e sviluppo collegate a determinati beni immateriali tutelati, tra cui software protetti da copyright. Con riferimento a quest’ultimi, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che, ai fini dell’accesso all’agevolazione, non è richiesta la registrazione del bene immateriale presso la SIAE. Tale adempimento resta tuttavia necessario qualora si intenda usufruire del meccanismo premiale del recapture. L’attuale disciplina del Patent Box, introdotta dall’articolo 6 del Decreto-Legge n. 146 del 2021 (“Decreto”), consente di dedurre, ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP, i costi, incrementati del 110%, sostenuti per attività di ricerca e sviluppo orientate al mantenimento, alla tutela e all’incremento di valore di determinati beni immateriali, quali software protetti da copyright, brevetti per invenzione, disegni e modelli registrati. Il beneficio si applica a tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, settore di attività o dimensione, e include anche le stabili organizzazioni situate in Italia di soggetti residenti in Paesi con cui l’Italia ha stipulato Convenzioni contro le doppie imposizioni. Ai fini della determinazione della base di calcolo cui applicare la maggiorazione del 110%, rientrano tra le spese agevolabili: (i) i costi per il personale direttamente coinvolto nelle attività di ricerca e sviluppo, indipendentemente dalla tipologia contrattuale; (ii) le quote di ammortamento e i canoni di locazione, sia finanziaria che operativa, relativi a beni materiali e immateriali utilizzati nello svolgimento delle attività rilevanti; i costi per consulenze tecniche e professionali connesse alle attività agevolabili; (iii) le spese per materiali e forniture impiegati nei progetti; (iv) gli oneri sostenuti per mantenere, rinnovare, e tutelare legalmente i diritti di proprietà intellettuale connessi ai beni immateriali. Un elemento di particolare rilievo nella disciplina in oggetto è rappresentato dal cosiddetto meccanismo di recapture, disciplinato dal co. 10-bis dell’art. 6 del Decreto. Tale meccanismo consente di estendere la maggiorazione del 110% anche alle spese sostenute in precedenti esercizi – fino a un massimo di otto periodi d’imposta – purché tali costi abbiano contribuito alla realizzazione del bene immateriale e a condizione che, nel periodo d’imposta di riferimento, il bene ottenga una privativa industriale. Relativamente all’applicazione del recapture, la normativa individua momenti distinti per ciascuna tipologia di bene. Per i brevetti industriali rileva la data di concessione del titolo; per i software protetti da copyright, la data di registrazione presso la SIAE o enti equivalenti; mentre per disegni e modelli è determinante la registrazione presso l’ufficio competente. La normativa prevede inoltre la possibilità per le imprese di predisporre una documentazione idonea, che contenga tutte le informazioni necessarie per la corretta determinazione della maggiorazione. Tale documentazione, pur non essendo obbligatoria, rappresenta una tutela importante per l’impresa, poiché consente di beneficiare di un’esimente sanzionatoria nel caso in cui eventuali rettifiche fiscali determinino un maggior debito d’imposta o un minor credito. L’opzione per il nuovo Patent Box deve essere comunicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta al quale si riferisce, ha durata quinquennale ed è irrevocabile e rinnovabile. Tra i beni immateriali agevolabili dal regime “Patent Box” si annoverano anche i software in quanto opere protette ai sensi del diritto d’autore. La Direttiva 91/250/CE ha espressamente esteso al software la tutela prevista a favore delle opere dell’ingegno, imponendo al legislatore nazionale di modificare l’art. 2, n. 8 della Legge 22 aprile 1941, n. 633 (c.d. Legge sul diritto d’autore), che annovera tra le opere che godono di tutela autorale anche i programmi per elaboratore e il materiale preparatorio per la progettazione del programma stesso. In tal senso, sono oggetto di protezione sia il codice sorgente – ovvero la sequenza di comandi scritta dall’autore in un linguaggio di programmazione – sia il codice oggetto, cioè la sua traduzione nel linguaggio comprensibile dalla macchina. Restano invece esclusi dalla tutela autorale i principi e le idee sottostanti a qualsiasi componente del software, incluse quelle relative alla struttura logica e alle interfacce del programma, in linea con il principio generale secondo cui il diritto d’autore protegge la forma espressiva, ma non i concetti astratti. I software possono godere della tutela autorale purché siano «originali e quale risultato di creazione intellettuale dell’autore». La legge non specifica esattamente come valutare i due requisiti della creatività e dell’originalità, in particolare sotto il profilo della novità dell’opera. La giurisprudenza ha chiarito che un’opera è considerata creativa quando è munita di autonoma individualità rappresentativa, riflette l’impronta personale dell’autore ed è dunque frutto della sua attività intellettuale. Non è quindi necessaria una novità in senso assoluto, come invece avviene per le invenzioni brevettabili. Il requisito dell’originalità, inoltre, si applica anche alle elaborazioni di opere preesistenti, ragion per cui anche un software perfezionato – se tali modifiche sono a loro volta creative e se sono fatte senza pregiudizio ai diritti sull’opera preesistente – può essere protetto col diritto d’autore. La protezione ai sensi del diritto d’autore sorge automaticamente con la creazione del programma, senza che siano necessari ulteriori adempimenti a carico dell’autore. La legge (art. 6 del D.lgs. n. 518/1992 e art. 7 del DPCM n. 244/94) mette a disposizione di autori e titolari dei diritti di sfruttamento economico la possibilità di avvalersi del Pubblico Registro Software, tenuto da SIAE, presso il quale possono essere registrati tutti i programmi già pubblicati. La registrazione del software non è un requisito obbligatorio per la sua protezione giuridica: è facoltativa e non ha valenza costitutiva, ma rappresenta solamente uno dei possibili mezzi che consentono di dimostrare, fino a prova contraria, l’esistenza e la paternità dell’opera in questione. La registrazione si effettua attraverso il semplice deposito di una copia del programma su CD ROM (o supporto magnetico in generale), assieme ad un’istanza compilata su apposito modulo. Per accordare la registrazione, la SIAE chiede l’indicazione nominativa di tutti gli autori del programma. Sul punto l’Agenzia delle Entrate, con la risposta ad interpello n. 223 del 2025, ha recentemente chiarito che, per accedere al regime ordinario del Patent Box, non è obbligatoria la registrazione del bene presso la SIAE. Ai fini dell’agevolazione, infatti, è sufficiente presentare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, redatta secondo quanto previsto dal D.P.R. n. 445 del 2000, che attesti la titolarità del software, l’originalità e creatività dello stesso, nonché una descrizione tecnica dettagliata. Tuttavia, ai fini dell’accesso al recapture, la registrazione presso la SIAE rimane un requisito imprescindibile, poiché rappresenta il presupposto formale per poter dedurre i costi sostenuti negli otto precedenti periodi di imposta.